RailSafetyNews
RailSafetyNews N°9 del 2021
Nota ANSFISA 28455 del 09/12/2021 – Chiarimenti in merito alla “Certificazione medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”.
  1. Scadenza del certificato medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria

I certificati emessi con validità inferiore a quella fissata dalle norme, devono riportare espressamente la data di scadenza (giorno/mese/anno).

Qualora la validità di un certificato di idoneità sia emesso con scadenza ravvicinata in quanto subordinato ad uno specifico controllo, il certificato emesso a seguito del controllo dovrà riportare, oltre alla data di definizione del giudizio (data di rilascio del certificato), anche il riferimento alla tipologia di visita effettuata (visita di controllo).

Inoltre, la data di definizione del giudizio, emesso a fronte di una visita di controllo, non modifica la data di scadenza entro la quale effettuare la successiva visita di revisione; infatti, quest’ultima deve essere tempestivamente richiesta alla struttura medico-legale, tenendo conto dell’età anagrafica e della data di definizione del più recente giudizio di idoneità emesso a fronte di una “Visita di assunzione” o di una “Visita di revisione” o, in caso di immissione in un ruolo di sicurezza diverso da quello fino a quel momento svolto, di una “Visita di attribuzione-assegnazione”.

  1. Determinazione della tipologia di visita sanitaria nei casi di conversione o migrazione dei titoli autorizzatori.

Per la determinazione della tipologia di visita sanitaria a cui deve essere sottoposto il personale in particolari casi, quali la conversione o la migrazione dei titoli autorizzatori all’esercizio di attività di sicurezza rilasciati in applicazione delle norme previgenti a quelle in vigore o l’esecuzione della visita in caso di struttura medico-legale diversa da quella che ha eseguito la precedente visita, si deve fare riferimento a quanto segue. 

La visita di revisione, con l’applicazione dei relativi criteri previsti dalla normativa vigente, viene effettuata, solo su esplicita richiesta alla struttura medico-legale:

  • nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale disponga dell’evidenza certa e completa della storia sanitaria dell’agente, ivi compreso il rispetto, al momento dell’assunzione, dei criteri prescritti per la visita di assunzione dalla normativa applicabile;
  • nei casi in cui le evidenze non disponibili, ivi compreso l’accertamento tossicologico, possano essere ottenute tramite tutti gli accertamenti necessari a completare il “Protocollo di accertamenti accessori” oggi attuati per l’assunzione.

Nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale non disponga di nessun elemento della storia sanitaria dell’agente, dovrà essere effettuata una visita di assunzione, applicando i relativi criteri.

  1. Conformità dei Certificati sanitari da allegare all’istanza di Licenza di conduzione dei treni (Dlgs 247/2010).

All’atto della richiesta della Licenza, la certificazione sanitaria eseguita ai sensi del punto 2 dell’allegato III al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247, da allegare all’istanza, deve riportare una data di definizione del giudizio “omissis. ..non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione ali ‘Agenzia” così come disposto dall’art. 10 del citato Decreto Legislativo. 

  1. Validità della idoneità psicologica per attività diverse da quella per cui è stata certificata.

L’idoneità psicologica certificata per una delle attività di sicurezza ADT Accompagnamento dei treni/PDT Preparazione dei treni/MV Manutenzione dei veicoli è valida anche per le altre attività ricadenti nel medesimo elenco.

L’idoneità psicologica certificata per l’attività di sicurezza “Condotta dei treni” (D.Lgs.247/2010) è valida anche per tutte le attività di sicurezza sopra elencate.

  1. Idoneità sanitaria alle attività di “Coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006.

Le idoneità sanitarie rilasciate per l’effettuazione delle attività di “coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006, non sono valide ai fini del rilascio e del mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza ricadenti nell’ambito di competenza ANSFISA.

  1. Certificati di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza “Manutenzione dell’Infrastruttura” (MI)

Dal ricevimento della presente, qualora ricorrano le condizioni per l’apposizione sui certificati di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza “Manutenzione dell’Infrastruttura” (MI), della “nota 4” della tabella 2, allegato 2 alla disposizione RFI n. 55/2006, non può essere emesso il giudizio di idoneità. Eventuali certificati emessi in data successiva a quella della presente nota non saranno ritenuti validi.