I certificati emessi con validità inferiore a quella fissata dalle norme, devono riportare espressamente la data di scadenza (giorno/mese/anno).
Qualora la validità di un certificato di idoneità sia emesso con scadenza ravvicinata in quanto subordinato ad uno specifico controllo, il certificato emesso a seguito del controllo dovrà riportare, oltre alla data di definizione del giudizio (data di rilascio del certificato), anche il riferimento alla tipologia di visita effettuata (visita di controllo).
Inoltre, la data di definizione del giudizio, emesso a fronte di una visita di controllo, non modifica la data di scadenza entro la quale effettuare la successiva visita di revisione; infatti, quest’ultima deve essere tempestivamente richiesta alla struttura medico-legale, tenendo conto dell’età anagrafica e della data di definizione del più recente giudizio di idoneità emesso a fronte di una “Visita di assunzione” o di una “Visita di revisione” o, in caso di immissione in un ruolo di sicurezza diverso da quello fino a quel momento svolto, di una “Visita di attribuzione-assegnazione”.
Per la determinazione della tipologia di visita sanitaria a cui deve essere sottoposto il personale in particolari casi, quali la conversione o la migrazione dei titoli autorizzatori all’esercizio di attività di sicurezza rilasciati in applicazione delle norme previgenti a quelle in vigore o l’esecuzione della visita in caso di struttura medico-legale diversa da quella che ha eseguito la precedente visita, si deve fare riferimento a quanto segue.
La visita di revisione, con l’applicazione dei relativi criteri previsti dalla normativa vigente, viene effettuata, solo su esplicita richiesta alla struttura medico-legale:
Nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale non disponga di nessun elemento della storia sanitaria dell’agente, dovrà essere effettuata una visita di assunzione, applicando i relativi criteri.
All’atto della richiesta della Licenza, la certificazione sanitaria eseguita ai sensi del punto 2 dell’allegato III al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247, da allegare all’istanza, deve riportare una data di definizione del giudizio “omissis. ..non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione ali ‘Agenzia” così come disposto dall’art. 10 del citato Decreto Legislativo.
L’idoneità psicologica certificata per una delle attività di sicurezza ADT Accompagnamento dei treni/PDT Preparazione dei treni/MV Manutenzione dei veicoli è valida anche per le altre attività ricadenti nel medesimo elenco.
L’idoneità psicologica certificata per l’attività di sicurezza “Condotta dei treni” (D.Lgs.247/2010) è valida anche per tutte le attività di sicurezza sopra elencate.
Le idoneità sanitarie rilasciate per l’effettuazione delle attività di “coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006, non sono valide ai fini del rilascio e del mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza ricadenti nell’ambito di competenza ANSFISA.
Dal ricevimento della presente, qualora ricorrano le condizioni per l’apposizione sui certificati di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza “Manutenzione dell’Infrastruttura” (MI), della “nota 4” della tabella 2, allegato 2 alla disposizione RFI n. 55/2006, non può essere emesso il giudizio di idoneità. Eventuali certificati emessi in data successiva a quella della presente nota non saranno ritenuti validi.