La disposizione in oggetto, che entrerà in vigore il giorno 21 marzo p.v., è stata emanata a seguito di una nota ANSFISA riportante il parere dell’ERA in merito quanto previsto da RFI con le Disp. 21/2019 e 9/2020 per la circolazione dei treni in oggetto.
In ragione di ciò RFI ha disposto la modifica dell’attuale Art. 60 comma 3 della PGOS-IF sostituendo il testo dell’ultimo capoverso del comma 3 con l’integrazione di un nuovo comma 3 bis che recepisce il suddetto parere il quale conferma:
Il nuovo comma 3 bis dell’art.60 PGOS-IF recepisce le suddette indicazioni precisando che nell’esigenza di effettuare treni in questione in condizioni diverse da quelle previste dallo stesso art. 60 comma 3 PGOS-IF (fatti salvi i limiti di assorbimento di corrente e di lunghezza massima), in coerenza con il quadro normativo vigente che assegna le responsabilità di ciascun operatore ferroviario per la propria parte di sistema, le IF devono elaborare un’idonea analisi degli sforzi di compressione longitudinali correlata al rischio di svio (del tipo indicato nell’appendice B della Fiche UIC 421 e svolta mediante strumenti di calcolo sviluppati e/o applicati da Organismi o Enti di comprovato valore scientifico) in conformità al CSM sulla valutazione dei rischi. In applicazione di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale relativamente alla cooperazione reciproca tra Gestore e IF al fine di mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, le IF devono inviare gli esiti della suddetta analisi, validati da un Organismo di Valutazione del Rischio, preliminarmente alla richiesta di tracce orarie, alla Direzione Tecnica di RFI. Nella richiesta di tracce orarie le IF devono altresì specificare se i treni sono composti “secondo le norme di composizione e frenatura di cui al comma 3 dell’articolo 60 della PGOS-IF” oppure “secondo gli esiti delle analisi di cui al comma 3bis dell’articolo 60 della PGOS-IF”.