RailSafetyNews
RailSafetyNews N°21 del 23/06/2023
Decreto ANSFISA n.1/2023 del 06/06/2023 “Standard tecnici locomotive da manovra e condizioni generali di utilizzo delle unità di trazione impiegate per i movimenti di manovra”.

Il presente decreto, entrato in vigore il 7 giugno 2023, abroga il precedente Decreto 1/2015 del 28 gennaio 2015, ad esclusione di quanto previsto ai tre alinea successivi:

a) Le locomotive da manovra indicate come Tipo B ai sensi del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, per le quali è stata presentata, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione di messa in servizio di tipo, potranno essere autorizzate nel rispetto del previgente decreto;

b) Per le locomotive da manovra indicate come Tipo B ai sensi del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0 per le quali è stata presentata, prima          dell’entrata in vigore del presente decreto, istanza di impegno preliminare secondo quanto riportato nelle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” n. 1/2019 Rev. 2 del 19/12/2022, le istanze di autorizzazione di messa in servizio di tipo devono essere presentate entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa conformità ai requisiti di cui ai punti 8.2.6.2 e 11 – intero capitolo, ad esclusione del punto 11.6 – dell’allegato 1 al presente decreto. Per le suddette locomotive di Tipo B, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell’allegato 1 al presente decreto, è ammessa l’implementazione dei requisiti secondo quanto stabilito nel Decreto ANSFISA n. 1/2021

c) Le locomotive da manovra autorizzate nel rispetto del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, per il mantenimento della validità dell’autorizzazione di messa in servizio, dovranno essere rese conformi ai requisiti tecnici di cui ai punti 8.2.6.2 e 11 – intero capitolo, ad esclusione del punto 11.6 – dell’allegato 1 al presente decreto entro e non oltre sei anni dalla sua entrata in vigore. Per tali locomotive, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell’allegato 1 al presente decreto, è ammessa l’implementazione dei requisiti secondo quanto stabilito nel Decreto ANSFISA n. 1/2021.

I contenuti del Decreto si applicano alle “Unità di Trazione impiegate per l’effettuazione dei movimenti di manovra”, intendendo nel merito le seguenti tipologie:

  • locomotiva da manovra, ossia l’unità di trazione, conforme ai requisiti del Decreto ANSF n.1/2015 oppure al presente decreto, progettata per l’impiego esclusivo nelle località di servizio per l’effettuazione dei movimenti di manovra;
  • locomotiva da treno, ossia l’unità di trazione così come definita dal Reg. (UE) N. 1302/2014 (STI Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea e s.m.i.).

 

Il Decreto comprende 2 allegati:

  • L’allegato 1 – dove sono definiti i requisiti tecnici a cui devono essere conformi le locomotive da manovra, che svolgono esclusivamente servizi di manovra nell’ambito delle località di servizio dell’IFN, includendo le reti interconnesse e quelle isolate;
  • L’allegato 2 – dove sono definite le condizioni di utilizzo delle suddette Unità di Trazione, che, in sintesi, prevedono che, a partire dal giorno di entrata in vigore del Decreto (7 giugno 2023), le locomotive da manovra, per le quali viene presentata istanza di autorizzazione di messa in servizio, devono essere conformi ai requisiti tecnici definiti nell’allegato 1, fatte salve le esclusioni riportate agli alinea a), b) e c) precedenti.