Il presente decreto, entrato in vigore il 7 giugno 2023, abroga il precedente Decreto 1/2015 del 28 gennaio 2015, ad esclusione di quanto previsto ai tre alinea successivi:
a) Le locomotive da manovra indicate come Tipo B ai sensi del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, per le quali è stata presentata, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione di messa in servizio di tipo, potranno essere autorizzate nel rispetto del previgente decreto;
b) Per le locomotive da manovra indicate come Tipo B ai sensi del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0 per le quali è stata presentata, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, istanza di impegno preliminare secondo quanto riportato nelle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” n. 1/2019 Rev. 2 del 19/12/2022, le istanze di autorizzazione di messa in servizio di tipo devono essere presentate entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa conformità ai requisiti di cui ai punti 8.2.6.2 e 11 – intero capitolo, ad esclusione del punto 11.6 – dell’allegato 1 al presente decreto. Per le suddette locomotive di Tipo B, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell’allegato 1 al presente decreto, è ammessa l’implementazione dei requisiti secondo quanto stabilito nel Decreto ANSFISA n. 1/2021
c) Le locomotive da manovra autorizzate nel rispetto del Decreto ANSF n. 1/2015 Rev. 0, per il mantenimento della validità dell’autorizzazione di messa in servizio, dovranno essere rese conformi ai requisiti tecnici di cui ai punti 8.2.6.2 e 11 – intero capitolo, ad esclusione del punto 11.6 – dell’allegato 1 al presente decreto entro e non oltre sei anni dalla sua entrata in vigore. Per tali locomotive, qualora non sia possibile rispettare i requisiti previsti al punto 8.2.6.2 dell’allegato 1 al presente decreto, è ammessa l’implementazione dei requisiti secondo quanto stabilito nel Decreto ANSFISA n. 1/2021.
I contenuti del Decreto si applicano alle “Unità di Trazione impiegate per l’effettuazione dei movimenti di manovra”, intendendo nel merito le seguenti tipologie:
Il Decreto comprende 2 allegati: