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Disposizione di esercizio RFI n.04 del 19/02/2021. Procedura d’interfaccia. Modifiche alla PGOS-IF e alla PGOS-RFI: ammissione alla circolazione dei treni merci con massa rimorchiata superiore a 1600 t e fino a 2500 t.

 

La disposizione in oggetto, che entrerà in vigore il giorno 21 marzo p.v., è stata emanata a seguito di una nota ANSFISA riportante il parere dell’ERA in merito quanto previsto da RFI con le Disp. 21/2019 e 9/2020 per la circolazione dei treni in oggetto. 

In ragione di ciò RFI ha disposto la modifica dell’attuale Art. 60 comma 3 della PGOS-IF sostituendo il testo dell’ultimo capoverso del comma 3 con l’integrazione di un nuovo comma 3 bis che recepisce il suddetto parere il quale conferma:

–          la necessità di valutare le problematiche relative al rischio di deragliamento legate alle forze longitudinali e che la Fiche UIC 421 è certamente una delle buone pratiche disponibili in materia;

–          che le condizioni riportate nell’art. 60 c.3 PGOS-IF (precedentemente emanate con Disp. RFI 21/2019 aggiornata con la Disp. RFI 09/2020) possono essere considerate come una buona pratica nazionale sviluppata dal Gestore e messa a disposizione delle Imprese Ferroviarie (IF);

–          che delle condizioni di cui  all’art. 60 c.3 PGOS-IF solo quelle che definiscono “i limiti di assorbimento di corrente e di lunghezza massima del treno” sono compatibili con il quadro comune europeo;

–          che le IF devono essere libere di decidere se adottare la buona pratica definita dal Gestore oppure una propria procedura di valutazione dei rischi in conformità ai metodi comuni di sicurezza (CSM) sulla valutazione dei rischi (Reg.402/2013).

 

Il nuovo comma 3 bis dell’art.60 PGOS-IF recepisce le suddette indicazioni precisando che nell’esigenza di effettuare treni in questione in condizioni diverse da quelle previste dallo stesso art. 60 comma 3 PGOS-IF (fatti salvi i limiti di assorbimento di corrente e di lunghezza massima), in coerenza con il quadro normativo vigente che assegna le responsabilità di ciascun operatore ferroviario per la propria parte di sistema, le IF devono elaborare un’idonea analisi degli sforzi di compressione longitudinali correlata al rischio di svio (del tipo indicato nell’appendice B della Fiche UIC 421 e svolta mediante strumenti di calcolo sviluppati e/o applicati da Organismi o Enti di comprovato valore scientifico) in conformità al CSM sulla valutazione dei rischi. In applicazione di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale relativamente alla cooperazione reciproca tra Gestore e IF al fine di mettere in  atto le necessarie misure di controllo del rischio, le IF devono inviare gli esiti della suddetta analisi, validati da un Organismo di Valutazione del Rischio, preliminarmente alla richiesta di tracce orarie, alla Direzione Tecnica di RFI. Nella richiesta di tracce orarie le IF devono altresì specificare se i treni sono composti “secondo le norme di composizione e frenatura di cui al comma 3 dell’articolo 60 della PGOS-IF” oppure “secondo gli esiti delle analisi di cui al comma 3bis dell’articolo 60 della PGOS-IF”.