Disposizione di esercizio RFI n° 8 del 16/03/2021. Procedura d’interfaccia. Procedura d’interfaccia. Modifiche alla PGOS-IF e alla PGOS-RFI: ammissione alla circolazione dei treni merci con massa rimorchiata superiore a 1600 t e fino a 2500 t, in sostituzione di quelle di cui alla Disposizione di esercizio RFI n° 4 del 19/02/2021.
Con questa Disposizione di esercizio (DE) RFI, su indicazione di ANSFISA anche conseguente ad un parere di merito espresso dall’ERA, ha modificato, ridefinendole rispetto a quanto disciplinato dalla la DE n°4/2021, le condizioni alle quali le Imprese Ferroviarie (IF) possono effettuare i treni merci in questione secondo norme di composizione e frenatura diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 60 PGOS-IF definite con propria analisi di rischio (CSM).
A tal proposito, questa DE rispetto alla citata DE n° 4/2021, ha lasciato invariati i commi 3 e 4 dell’art. 60 PGOS-IF, mentre ha riformulato il contenuto del comma 3 bis dello stesso art. 60 PGOS-IF nel modo seguente:
“Qualora si presenti l’esigenza di effettuare treni merci di massa rimorchiata superiore a 1600 t e fino a 2500 t in condizioni diverse da quelle previste ai precedenti alinea b), c), d), e), f), g), h), i) e j), le IF, in coerenza con il quadro normativo vigente che assegna le responsabilità di ciascun operatore ferroviario per la propria parte di sistema, nell’elaborare l’analisi in conformità al CSM sulla valutazione dei rischi, prendono in considerazione il rischio di deragliamento dovuto alle forze longitudinali (al riguardo, costituisce codice di buona pratica la Fiche UIC 421, appendice B).Preliminarmente alla richiesta delle tracce, le IF specificano alla Direzione Tecnica di RFI se i treni sono composti “secondo le norme di composizione e frenatura di cui al comma 3 dell’articolo 60 della PGOS-IF” oppure “secondo gli esiti delle analisi di cui al comma 3bis dell’articolo 60 della PGOS-IF”.
La riformulazione del comma 3bis, recependo le indicazioni ANSFISA in merito a quelli che sono i ruoli e responsabilità del GI e delle IF per l’applicazione del CSM e le responsabilità della stessa ANSFISA dell’attività di supervisione sulle IF, e riaffermando l’importanza per le IF nell’ambito delle responsabilità sulla valutazione di rischio di prendere in considerazione gli aspetti legati al rischio di deragliamento dovuto alle forze longitudinali nella circolazione dei treni merci pesanti:
- indica la Fiche UIC 421 come buona pratica disponibile senza tuttavia imporne l’adozione non essendo la Fiche suddetta obbligatoria;
- e supera l’obbligo da parte delle IF di invio a RFI le risultanze delle analisi di rischio effettuate.
La DE n° 8/2021, che annulla e sostituisce la precedente DE n°4/2021, entrerà in vigore il prossimo 15 aprile.