Entrato in vigore il 2 aprile u.s., il Decreto in questione non introduce modifiche sostanziali rispetto al contenuto della bozza del dicembre scorso inviata da ANSFISA agli operatori ferroviari per recepire osservazioni e commenti. Fatto salvo che l’abrogazione di quanto previsto dal Decreto ANSF 4/2011 sulla qualificazione del RSGS è stata estesa anche per le Reti isolate (Decreto ANSF 3/2019).
Agli operatori viene prescritto di adeguare, ove necessario, i propri Sistemi di Gestione della Sicurezza entro il 31 dicembre 2025.
In sintesi vengono abrogate:
Quello che cambia per gli operatori ferroviari con l’abrogazione delle suddette norme nazionali rese superflue da quelle dell’UE si evince dall’elenco dai “considerando” in premessa al Decreto stesso e che richiamano per le varie tematiche le norme di riferimento UE da rispettare.
In sintesi, in particolare per quanto di interesse per le IF, tali documenti sono:
viene inoltre precisato che, con soppressione del decreto ANSF 4/2011, in accordo con il Reg UE 2018/762, la definizione di ruoli, responsabilità e competenze necessarie per il personale con compiti connessi alla sicurezza deve essere effettuata dai Gestori dell’infrastruttura e dalle Imprese Ferroviarie nell’ambito di un più ampio approccio basato sul rischio attribuito al singolo operatore e non solo ad un singolo ruolo;
A questo fine, gli operatori devono anche imporre ai rispettivi appaltatori di applicare tale processo attraverso clausole contrattuali per consentire alla controparte di adottare tutte le necessarie azioni correttive dirette a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
Inoltre, nei casi in cui venga individuato un rischio rilevante per la sicurezza per quanto riguarda difetti e non conformità di costruzione o malfunzionamenti delle apparecchiature tecniche, incluso quello dei sottosistemi strutturali, per le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, gli esercenti e i soggetti responsabili della manutenzione devono comunicare tali rischi alle altre parti interessate per consentire loro di adottare tutte le azioni correttive necessarie a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
Viene infine precisato che resta anche l’obbligo per le imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura ed esercenti di comunicare ad ANSFISA i dati relativi agli incidenti, inconvenienti e indicatori nazionali di sicurezza.