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Disposizione di esercizio RFI n.14 del 25/06/2021 “Procedura di interfaccia – Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull’IFN (RS) e alle Norme per l’Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche (NEAT) Parte I Sez. I, III e IV.

La Disposizione ratifica le modifiche già precedentemente diramate con Disposizioni/Prescrizioni di esercizio o preannunciate con bozze inviate per commenti alle IF, che comprendono:

–          l’introduzione della lettera “I” luminosa ad integrazione dell’aspetto rosso/giallo/giallo del segnale di protezione di una località di servizio, nonché la tabella “LIMITE BINARIO INGOMBRO”; (ndr già introdotte da Prescr. RFI 1829/2018);

–          l’introduzione del nuovo aspetto del segnale di “prosecuzione di itinerario” utilizzato per comandare movimenti di treni da un fascio di binari all’altro della medesima località di servizio e i movimenti di treni da e verso i raccordi di stazione, per lunghezze comprese tra 150 m e 600 m;

–          l’introduzione nel RS di un nuovo comma 3bis all’art 65 che prevede una specifica tabella da installare in corrispondenza delle fermate interposte tra segnale di PBA di cui all’art. 48 o segnale di PBI con lettera luminosa A di cui all’art. 48 ter o segnale di protezione propria di cui all’art. 53, comma 1, e i PL protetti dagli stessi;

–          la disciplina nel RS del corretto comportamento che il macchinista deve osservare nel caso di discordanza tra la velocità di un rallentamento notificata con prescrizione di movimento e quella riportata sulle tabelle applicate al segnale di avviso di rallentamento;

–          l’uniformare nel RS la disciplina della sostituzione dei segnali fissi mancanti o spenti con segnale di arresto a mano sia di giorno che di notte;

–          il recepimento nelle NEAT di parte dei contenuti della Disposizione RFI 16/2013 relativamente al caso di captazione del codice 120 a monte dei segnali con aspetto rosso/giallo/giallo;

–          l’aggiornamento dei contenuti delle NEAT al fine di recepire la normativa già vigente emanata con disposizioni precedenti inerente alla velocità massima ammessa per la circolazione in assenza o mancanza di completa, protezione dei sistemi di protezione della marcia del treno.

 

La modifiche di cui sopra entreranno in vigore il 15/10/2021 (ad eccezione delle modiche di cui all’art.65 c.3bis del RS che entreranno in vigore il 30/06/2022)