Nota ANSFISA 56828/2022 del 13/12/2022 – Chiarimenti relativi all’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 8 e 13 del D.Lgs. 247/2010 – rilascio e possesso delle licenze dei macchinisti.

 La nota stabilisce che, in caso di ritardi nella produzione o consegna del badge di Licenza:

  • è consentita la condotta dei treni nell’area di esercizio nazionale, coerentemente con quanto previsto dal certificato complementare posseduto;
  • è consentito ottenere un certificato complementare,

previa la compilazione da parte del macchinista della “Dichiarazione sostitutiva di avvenuta presentazione di istanza licenza macchinisti” il cui fax-simile è riportato in allegato alla nota in oggetto.

Dichiarazione che, in caso di controlli, il macchinista dovrà esibire compilata e firmata unitamente a un documento di identità valido (in originale e copia fotostatica non autenticata) e al certificato complementare in corso di validità.

Disposizione di Esercizio RFI n°22 del 22/12/2022 Procedura d’interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (Impianti RTB) in uso sulla IFN; modifiche RCT e alle IPCL-IF/RFI.  

La Disposizione in oggetto, precedentemente anticipata in bozza per osservazioni e commenti alle IF costituisce di fatto il “riordino normativo” inerente gli RTB (sostituisce la Sezione II della Parte II delle NEAT e successive disposizioni e prescrizioni succedutesi nel tempo) e, ricomprende in unico testo:

  • le Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull’IFN a sua volta suddivise in Parte A per le linee con segnali fissi luminosi e Parte B per le linee AC/AV ETCS L2 stand alone;
  • le conseguenti modifiche IPCL-IF (e RCT per competenza personale Gestione Circolazione).

Le principali novità introdotte sono:

  • l’introduzione di specifici provvedimenti da attuare per la circolazione dei treni in caso di fuori servizio degli impianti RTB;
  • l’introduzione della possibilità da parte dell’AdC di un treno di riprendere la corsa, a seguito di un allarme non selettivo, adottando di iniziativa una riduzione di velocità diversa da 70 km/h, se stabilito dalla propria IF a seguito di idonea valutazione dei rischi.
  • l’indicazione delle soglie di temperatura di allarme (riportati in all.1).

 L’entrata in vigore della Disposizione è prevista per il 20 dicembre 2023.

Nota ANSFISA 59444/2022 del 23/12/2022 – Precisazioni in merito al corretto possesso, da parte degli Agenti di Condotta, del Certificato complementare di categoria A o B per il trasferimento tra fasci di binari.

Con la nota in oggetto ANSFISA ha emanato un chiarimento in merito al corretto possesso, da parte degli agenti di condotta, del Certificato complementare di categoria A o B per il trasferimento tra fasci di binari, facendo riferimento a quanto indicato dalla stessa ANSFISA nella precedente nota Prot. n. 1766/2017 che, tenuto conto del più elevato livello di protezione assicurato, un convoglio deve muoversi come “treno” ogniqualvolta possibile, inclusi i movimenti da un fascio di binari all’altro della medesima località di servizio, mentre i movimenti di “manovra” devono essere utilizzati per spostarsi solo ed esclusivamente all’interno di una stessa località di servizio, da un binario all’altro dello stesso fascio di binari, intendendo per fascio di binari un gruppo di più binari che convergono verso uno o più binari che si intende appartengano al fascio”. 

In ragione di quanto sopra ANSFISA informa che, nei trasferimenti da un fascio all’altro, l’agente di condotta debba possedere il certificato di categoria B; solo ove per tali movimenti, nelle more del richiesto adeguamento, non sia ancora possibile predisporre itinerari da treni comandati dai relativi segnali (da treni) e sia invece necessario effettuare istradamenti di manovra (con i relativi segnali di manovra), si può utilizzare personale di condotta in possesso del certificato di categoria A.

Nota ANSFISA 59345/2022 del 23/12/2022 – Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.

La nota, premettendo una serie di considerazioni fra le quali quella che i requisiti medici stabiliti a livello comunitario per le attività di sicurezza Condotta dei treni (Direttiva 2007/59/CE recepita da D.lgs 247/2010) e Accompagnamento dei treni (Regolamento UE/2019/773 – STI OPE) non differenziano i controlli sui requisiti sensoriali tra visite in assunzione e revisione, ammettendo altresì l’utilizzo di strumenti correttivi per il raggiungimento dello standard fissato, modifica parzialmente la Disposizione RFI 55/2006:  

  • indicando che la stessa resta valida per le sole attività di sicurezza Gestione della circolazione, Manutenzione dell’infrastruttura, Preparazione dei treni (comprendente Manovra Rotabili, Predisposizione documenti di scorta, Verifica del materiale rotabile);
  • equiparando per le suddette attività i requisiti fisici speciali (vista e percezione uditiva) per la visita di assunzione e la visita di revisione;
  • estendendo alle suddette attività alcuni principi ricompresi fra quelli comunitari per la Condotta fra i quali le modalità di accertamento dei requisiti sanitari (oltre le UST RFI anche le Strutture medico legali ASL territorialmente competenti), la tipologia dei requisiti generali ed esami medici, l’idoneità psicologica (già in essere per PDT);
  • ammettendo anche per la Manovra Rotabili correzioni con occhiali/lenti a contatto (in precedenza ammesse solo su parere del titolare l’abilitazione dalla nota ANSF 6525/2013 che viene abrogata) ed indicandone le relative condizioni di utilizzo.